Open Fiber  ha recentemente inserito sul suo sito web una pagina rivolta agli amministratori di condominio per ricordare che per la realizzazione dell’impianto in fibra ottica utile per connettere il condominio alla rete non occorre indire riunioni né una delibera condominiale (dlgs n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, art. 91; dl 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. n. 133/2008; dlgs n. 33/2016 “Decreto Fibra”).

Open Fiber (o altro gestore di rete) incarica di un’azienda specializzata di portare la fibra ottica all’interno di un edificio condominiale il cui compito è di controllare l’idoneità dell’immobile e di pianificare e realizzare i lavori di posa.

Quando, in una zona, viene offerta la possibilità di connessione in fibra ottica, l’amministratore di condominio è interpellato per avere l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. L’autorizzazione non implica l’obbligatorietà di attivare alcunché: quindi nessun abbonamento per l’amministratore o i residenti.
Infatti i lavori di posa della fibra ottica sono gratuiti per il condominio: i condomini possono, in seguito, richiedere l’attivazione di servizi di connettività da 1 Gbps rivolgendosi alle società partner di Open Fiber (vedi elenco allegato).

La disponibilità di connessione in fibra ottica a livello condominiale aumenta senza dubbio il valore dell’appartamento. Questo può essere facilmente riscontrato verificando la disponibilità di una etichetta verde che certifica la predisposizione dell’edificio all’allacciamento alla banda ultralarga da parte dei residenti.

Peraltro, tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, devono inoltre essere “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Il decreto legislativo 33/2016, conosciuto anche con l’appellativo decreto fibra, stabilisce (articolo 91) che “il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini“. Lo stesso decreto prevede all’articolo 8 che ai “proprietari di unità immobiliari, o al condominio ove costituito in base alla legge” venga riconosciuto il “diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie“.
Di fatto, quindi, i lavori di allacciamento di un condominio possono iniziare anche sulla scorta di una richiesta di connessione alla rete a banda ultralarga avanzata da un solo condomino nel caso in cui il punto di terminazione a livello stradale fosse già raggiunto dalla fibra.